ARBITRATI e Collegi consultivi tecnici
L'arbitrato è
l'istituto, alternativo al giudizio ordinario,
con il quale le Parti intendono risolvere la
controversia tra di loro insorta deferendo il
potere di decisione ad un soggetto terzo
(arbitro o collegio arbitrale). Esso è
disciplinato dal Titolo viii - Dell’Arbitrato,
Capo I, Della convenzione d'arbitrato, come
modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio
2006, n. 40 recante "Modifiche al codice di
procedura civile in materia di processo di
cassazione in funzione nomofilattica e di
arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 14 maggio 2005, n. 80".
L'arbitrato trae
origine dalla convenzione di arbitrato che è
rappresentata dal compromesso (articolo 807 del
Codice di procedura civile), con il quale si
deferisce la controversia già insorta oppure
dalla clausola compromissoria (articolo 808 del
Codice di procedura civile), inserita nel
contratto o in un atto successivo, con la quale
le Parti si impegnano a deferire a terzi le
possibili controversie in ordine all'esecuzione
o interpretazione del contratto.
L'arbitrato può
essere rituale o irrituale, in funzione della
concreta volontà negoziale delle Parti, secondo
quanto formulato con la clausola
compromissoria.
L'arbitrato
rituale si svolge come un vero e proprio
giudizio, secondo le norme del Codice di
procedura civile, in particolare del Capo III -
Del Procedimento.
Esso si conclude
con la pronuncia della sentenza (lodo
arbitrale), redatto in forma scritta, deliberato
a maggioranza di voti con la partecipazione di
tutti gli arbitri.
Il lodo ha dalla
data della sua ultima sottoscrizione gli effetti
della sentenza pronunciata dall'autorità
giudiziaria.
La parte che
intende fare eseguire il lodo nel territorio
della Repubblica ne propone istanza depositando
il lodo insieme con l'atto contenente la
convenzione di arbitrato nella cancelleria del
Tribunale nel cui circondario è la sede
dell'arbitrato. Il Tribunale, accertata la
regolarità formale del lodo, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è
soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti
i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione
o annotazione la sentenza avente il medesimo
contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione
per nullità, per revocazione e per opposizione
di terzo.
L'arbitrato
irrituale (articolo 808-ter del Codice di
procedura civile) nasce dalla volontà delle
Parti, espressa con disposizione scritta, di
deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio
arbitrale) la risoluzione della controversia
mediante determinazione contrattuale.
Con esso le Parti
si impegnano ad adottare la determinazione o
volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio
arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra
esse. Il lodo contrattuale è annullabile dal
giudice competente.
L'arbitrato ad
hoc nasce quando le Parti provvedono
direttamente alla nomina del soggetto terzo
(arbitro o collegio arbitrale ed alla
definizione di tutte le questioni riguardanti il
concreto svolgimento della procedura.
Quando le Parti
non intendono scegliere direttamente il soggetto
terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui
deferire la risoluzione della controversia tra
di loro insorta, esse possono rivolgersi ad una
istituzione (in genere Camere Arbitrali presso
le Camere di Commercio), la quale amministra il
relativo servizio, fornendo di fatto attività di
segreteria all'arbitrato.
Le Camere
Arbitrali sono state costituite presso le Camere
di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre
1993, n. 580 recante " Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura"..
Collegio
consultivo tecnico (CCT)
Il Collegio
consultivo tecnico (CCT), che deve essere
nominato obbligatoriamente per i contratti
pubblici di importo pari o sopra le soglie
previste, è stato istituito dal Decreto
Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020,
n. 120, entrata in vigore il 15 settembre
2020 (Legge Semplificazioni).
Il testo
coordinato del suddetto Decreto con la Legge
di conversione, all’articolo 6 “Collegio
consultivo tecnico”, prevede che per la
realizzazione di opere pubbliche di importo
pari o superiore alla soglia di Euro
5.350.000, come stabilito dall’articolo 35
del Codice dei contratti pubblici (Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.),
è obbligatorio costituire presso ciascuna
stazione appaltante un Collegio consultivo
tecnico, prima dell’inizio dei lavori o
comunque non oltre dieci giorni da tale
data.
Tale articolo
35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli
appalti”, elevate dal 1° gennaio 2022 dai
Regolamenti delegati n. 1950, 1951, 1952 e
1953 del 10 novembre 2021, prevede in
particolare che, ai fini dell’applicazione
del Codice, le soglie di rilevanza
comunitaria e nei settori speciali, sono
quelle riportate in Tabella.
Inoltre, il
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108 ha apportato importanti modifiche e
integrazioni al Collegio consultivo tecnico.
Il compito di
tale Collegio consiste nell’emettere pareri
e nell’assumere determinazioni ai fini della
rapida risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche di ogni natura che
possono eventualmente insorgere riguardo al
contratto in corso.
Per quanto
riguarda la sua composizione, il Collegio
consultivo tecnico, a scelta della stazione
appaltante, può essere costituito da tre o
da cinque componenti (nelle opere di
maggiore complessità e quando è necessario
prevedere professionalità eterogenee), ai
quali sono richieste esperienza e
qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell’opera.
Essi possono
essere scelti tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti e devono possedere
requisiti di comprovata esperienza nel
settore degli appalti delle concessioni e
degli investimenti pubblici, anche riguardo
allo specifico oggetto del contratto e alla
specifica conoscenza di metodi e strumenti
elettronici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture (Building
Information Modeling - BIM), maturata a
seguito del conseguimento di un dottorato di
ricerca, oppure che siano in grado di
dimostrare un’esperienza pratica e
professionale di almeno dieci anni nel
settore di riferimento.
I componenti
del Collegio consultivo tecnico possono
essere scelti dalle parti di comune accordo,
oppure le stesse parti possono concordare
che ciascuna nomini uno o due componenti e
che il terzo o il quinto componente, con
funzioni di presidente, può essere scelto
dai componenti nominati dalle parti.
In caso di
mancato accordo tra le parti sulla nomina
del presidente entro il suddetto termine,
questo è designato entro i successivi cinque
giorni dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e Bolzano o dalle città
metropolitane per le opere di rispettivo
interesse.
Inoltre, il
Collegio consultivo tecnico si intende
costituito al momento della designazione del
suo presidente. All’atto della
costituzione è previsto che deve essere
fornita al Collegio consultivo tecnico copia
dell’intera documentazione relativa al
contratto.
|
|
|