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ARBITRATI e Collegi consultivi tecnici
 

 

L'arbitrato è l'istituto, alternativo al giudizio ordinario, con il quale le Parti intendono risolvere la controversia tra di loro insorta deferendo il potere di decisione ad un soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale). Esso è disciplinato dal Titolo viii - Dell’Arbitrato, Capo I, Della convenzione d'arbitrato, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

L'arbitrato trae origine dalla convenzione di arbitrato che è rappresentata dal compromesso (articolo 807 del Codice di procedura civile), con il quale si deferisce la controversia già insorta oppure dalla clausola compromissoria (articolo 808 del Codice di procedura civile), inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le Parti si impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine all'esecuzione o interpretazione del contratto.

L'arbitrato può essere rituale o irrituale, in funzione della concreta volontà negoziale delle Parti, secondo quanto formulato con la  clausola compromissoria.

 

Arbitrato rituale

L'arbitrato rituale si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del Codice di procedura civile, in particolare del  Capo III - Del Procedimento.

Esso si conclude con la pronuncia della sentenza (lodo arbitrale), redatto in forma scritta, deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri.

Il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

  

Arbitrato irrituale

L'arbitrato irrituale (articolo 808-ter del Codice di procedura civile) nasce dalla volontà delle Parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale.

Con esso le Parti si impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra esse. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente.

 

Arbitrato ad hoc

L'arbitrato ad hoc nasce quando le Parti provvedono direttamente alla nomina del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale ed alla definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgimento della procedura.

 

Arbitrato amministrato

Quando le Parti non intendono scegliere direttamente il soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui deferire la risoluzione della controversia tra di loro insorta, esse possono rivolgersi ad una istituzione (in genere Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio), la quale amministra il relativo servizio, fornendo di fatto attività di segreteria all'arbitrato.

 

Le Camere Arbitrali sono state costituite presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante " Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"..

 

Collegio consultivo tecnico (CCT)

Il Collegio consultivo tecnico (CCT), che deve essere nominato obbligatoriamente per i contratti pubblici di importo pari o sopra le soglie previste, è stato istituito dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, entrata in vigore il 15 settembre 2020 (Legge Semplificazioni).

Il testo coordinato del suddetto Decreto con la Legge di conversione, all’articolo 6 “Collegio consultivo tecnico”, prevede che per la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di Euro 5.350.000, come stabilito dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), è obbligatorio costituire presso ciascuna stazione appaltante un Collegio consultivo tecnico, prima dell’inizio dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Tale articolo 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”, elevate dal 1° gennaio 2022 dai Regolamenti delegati n. 1950, 1951, 1952 e 1953 del 10 novembre 2021, prevede in particolare che, ai fini dell’applicazione del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria e nei settori speciali, sono quelle riportate in Tabella.

Inoltre, il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha apportato importanti modifiche e integrazioni al Collegio consultivo tecnico.

Il compito di tale Collegio consiste nell’emettere pareri e nell’assumere determinazioni ai fini della rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono eventualmente insorgere riguardo al contratto in corso.

Per quanto riguarda la sua composizione, il Collegio consultivo tecnico, a scelta della stazione appaltante, può essere costituito da tre o da cinque componenti (nelle opere di maggiore complessità e quando è necessario prevedere professionalità eterogenee), ai quali sono richieste esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera.

Essi possono essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti e devono possedere requisiti di comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche riguardo allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Building Information Modeling - BIM), maturata a seguito del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

I componenti del Collegio consultivo tecnico possono essere scelti dalle parti di comune accordo, oppure le stesse parti possono concordare che ciascuna nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, può essere scelto dai componenti nominati dalle parti.

In caso di mancato accordo tra le parti sulla nomina del presidente entro il suddetto termine, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Inoltre, il Collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del suo presidente. All’atto della costituzione è previsto che deve essere fornita al Collegio consultivo tecnico copia dell’intera documentazione relativa al contratto.

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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