ARBITRATI
L'arbitrato
è l'istituto, alternativo al giudizio ordinario, con il quale le
Parti intendono risolvere la
controversia tra di loro insorta deferendo il potere di decisione ad un
soggetto terzo (arbitro o collegio
arbitrale). Esso è disciplinato dal Titolo
viii - Dell’Arbitrato, Capo
I, Della convenzione d'arbitrato, come modificato dal
Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante "Modifiche al codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 maggio 2005, n. 80".
L'arbitrato trae
origine dalla convenzione di arbitrato che è rappresentata dal
compromesso
(articolo 807 del Codice di procedura civile), con il quale si deferisce la controversia già insorta oppure
dalla clausola compromissoria (articolo 808 del Codice di procedura
civile),
inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le Parti si
impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine
all'esecuzione o interpretazione del contratto.
L'arbitrato
può essere rituale o irrituale, in funzione della concreta volontà negoziale
delle Parti, secondo quanto formulato con la clausola compromissoria.
Arbitrato
rituale
L'arbitrato rituale
si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del
Codice di procedura civile, in particolare del Capo III - Del
Procedimento.
Esso si conclude con
la pronuncia della sentenza (lodo arbitrale), redatto in forma
scritta, deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di
tutti gli arbitri.
Il lodo ha dalla data
della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza
pronunciata dall'autorità giudiziaria.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo
insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato nella
cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede
dell'arbitrato. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è
soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il
medesimo contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità,
per revocazione e per opposizione di terzo.
Arbitrato
irrituale
L'arbitrato
irrituale (articolo 808-ter del Codice di procedura civile) nasce dalla
volontà delle Parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al
soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la
risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale.
Con esso le Parti si
impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo
(arbitro o collegio arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra
esse. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente.
Arbitrato ad hoc
L'arbitrato ad hoc nasce quando le Parti
provvedono direttamente alla nomina del soggetto terzo (arbitro o
collegio arbitrale ed alla definizione di tutte le questioni
riguardanti il concreto svolgimento della procedura.
Arbitrato
amministrato
Quando le Parti non
intendono scegliere direttamente il soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui
deferire la risoluzione della controversia tra di loro insorta,
esse possono rivolgersi ad una istituzione (in genere
Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio), la quale
amministra il relativo servizio, fornendo di fatto attività di
segreteria all'arbitrato.
Le Camere Arbitrali sono
state costituite presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge
29 dicembre 1993, n. 580 recante " Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".
COLLEGI
CONSULTIVI TECNICI
La Legge 11 settembre 2020, n. 120
di “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), entrata in vigore
il 15 settembre 2020, prevede la nomina obbligatoria
per i contratti sopra soglia del Collegio consultivo
tecnico.
Infatti, l’articolo 6 “Collegio
consultivo tecnico” recita:
“1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso
ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio
consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i
compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie
o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto
stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già
iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima
data.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta
della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque
in caso di motivata complessità dell’opera e di
eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel
settore degli appalti delle concessioni e degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico
oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di
metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM),
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato
di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare
un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci
anni nel settore di riferimento. I componenti del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna
di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il
quinto componente, con funzioni di presidente, sia
scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo
è designato entro i successivi cinque giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dalle città
metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il
collegio consultivo tecnico si intende costituito al
momento della designazione del terzo o del quinto
componente. All’atto della costituzione è fornita al
collegio consultivo copia dell’intera documentazione
inerente al contratto.
3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo può operare anche in videoconferenza
o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può
procedere ad audizioni informali delle parti per
favorire, nella risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a
regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le
parti per consentire l’esposizione in contraddittorio
delle rispettive ragioni. L’inosservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico viene
valutata ai fini della responsabilità del soggetto
agente per danno erariale e costituisce, salvo prova
contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della
responsabilità del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo
tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile,
salva diversa e motivata volontà espressamente
manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva
diversa previsione di legge, le determinazioni del
collegio consultivo tecnico sono adottate con atto
sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il
termine di quindici giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione,
che può essere integrata nei successivi quindici giorni,
sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso
di particolari esigenze istruttorie le determinazioni
possono essere adottate entro venti giorni dalla
comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a
maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le
parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi
da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire
l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di
cui all’articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile
unico del procedimento, possono costituire un collegio
consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese
le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le
altre clausole e condizioni del bando o dell’invito,
nonché la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione, e dei criteri di selezione e di
aggiudicazione. In tale caso due componenti sono
nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente
è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o
dalle città metropolitane per le opere di interesse
locale. Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di
uno dei componenti designati dalla stazione appaltante
con uno di nomina privata, le funzioni di componente del
collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del
presente comma non sono incompatibili con quelle di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in
cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data
anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui
ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può
essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi
momento, su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla
qualità e alla tempestività delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi
spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di
ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista
una decurtazione del compenso stabilito in base al primo
periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il
compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva
la emissione di parcelle di acconto, in applicazione
delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di
consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del
collegio sono computati all’interno del quadro economico
dell’opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non
può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente
e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni
due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre
determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni
nell’assunzione anche di una sola determinazione, i
componenti del collegio non possono essere nuovamente
nominati come componenti di altri collegi per la durata
di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del
ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche
di una sola determinazione è causa di decadenza del
collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può
assumere le determinazioni di propria competenza
prescindendo dal parere del collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell’articolo 1 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
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