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ARBITRATI

 

L'arbitrato è l'istituto, alternativo al giudizio ordinario, con il quale le Parti intendono risolvere la controversia tra di loro insorta deferendo il potere di decisione ad un soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale). Esso è disciplinato dal Titolo viii - Dell’Arbitrato, Capo I, Della convenzione d'arbitrato, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

L'arbitrato trae origine dalla convenzione di arbitrato che è rappresentata dal compromesso (articolo 807 del Codice di procedura civile), con il quale si deferisce la controversia già insorta oppure dalla clausola compromissoria (articolo 808 del Codice di procedura civile), inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le Parti si impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine all'esecuzione o interpretazione del contratto.

L'arbitrato può essere rituale o irrituale, in funzione della concreta volontà negoziale delle Parti, secondo quanto formulato con la  clausola compromissoria.

 

Arbitrato rituale

L'arbitrato rituale si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del Codice di procedura civile, in particolare del  Capo III - Del Procedimento.

Esso si conclude con la pronuncia della sentenza (lodo arbitrale), redatto in forma scritta, deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri.

Il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

 

Arbitrato irrituale

L'arbitrato irrituale (articolo 808-ter del Codice di procedura civile) nasce dalla volontà delle Parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale.

Con esso le Parti si impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra esse. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente.

 

Arbitrato ad hoc

L'arbitrato ad hoc nasce quando le Parti provvedono direttamente alla nomina del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale ed alla definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgimento della procedura.

 

Arbitrato amministrato

Quando le Parti non intendono scegliere direttamente il soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui deferire la risoluzione della controversia tra di loro insorta, esse possono rivolgersi ad una istituzione (in genere Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio), la quale amministra il relativo servizio, fornendo di fatto attività di segreteria all'arbitrato.

Le Camere Arbitrali sono state costituite presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante " Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

 

 

COLLEGI CONSULTIVI TECNICI

 

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), entrata in vigore il 15 settembre 2020, prevede la nomina obbligatoria per i contratti sopra soglia del Collegio consultivo tecnico.

 

Infatti, l’articolo 6 “Collegio consultivo tecnico” recita:

 

“1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

 

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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