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ARBITRATI

 

L'arbitrato è l'istituto, alternativo al giudizio ordinario, con il quale le Parti intendono risolvere la controversia tra di loro insorta deferendo il potere di decisione ad un soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale). Esso è disciplinato dal Titolo viii - Dell’Arbitrato, Capo I, Della convenzione d'arbitrato, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

L'arbitrato trae origine dalla convenzione di arbitrato che è rappresentata dal compromesso (articolo 807 del Codice di procedura civile), con il quale si deferisce la controversia già insorta oppure dalla clausola compromissoria (articolo 808 del Codice di procedura civile), inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le Parti si impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine all'esecuzione o interpretazione del contratto.

L'arbitrato può essere rituale o irrituale, in funzione della concreta volontà negoziale delle Parti, secondo quanto formulato con la  clausola compromissoria.

 

Arbitrato rituale

L'arbitrato rituale si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del Codice di procedura civile, in particolare del  Capo III - Del Procedimento.

Esso si conclude con la pronuncia della sentenza (lodo arbitrale), redatto in forma scritta, deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri.

Il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

 

Arbitrato irrituale

L'arbitrato irrituale (articolo 808-ter del Codice di procedura civile) nasce dalla volontà delle Parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale.

Con esso le Parti si impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra esse. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente.

 

Arbitrato ad hoc

L'arbitrato ad hoc nasce quando le Parti provvedono direttamente alla nomina del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale ed alla definizione di tutte le questioni riguardanti il concreto svolgimento della procedura.

 

Arbitrato amministrato

Quando le Parti non intendono scegliere direttamente il soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui deferire la risoluzione della controversia tra di loro insorta, esse possono rivolgersi ad una istituzione (in genere Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio), la quale amministra il relativo servizio, fornendo di fatto attività di segreteria all'arbitrato.

Le Camere Arbitrali sono state costituite presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante " Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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