ARBITRATI
L'arbitrato
è l'istituto, alternativo al giudizio ordinario, con il quale le
Parti intendono risolvere la
controversia tra di loro insorta deferendo il potere di decisione ad un
soggetto terzo (arbitro o collegio
arbitrale). Esso è disciplinato dal Titolo
viii - Dell’Arbitrato, Capo
I, Della convenzione d'arbitrato, come modificato dal
Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante "Modifiche al codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 maggio 2005, n. 80".
L'arbitrato trae
origine dalla convenzione di arbitrato che è rappresentata dal
compromesso
(articolo 807 del Codice di procedura civile), con il quale si deferisce la controversia già insorta oppure
dalla clausola compromissoria (articolo 808 del Codice di procedura
civile),
inserita nel contratto o in un atto successivo, con la quale le Parti si
impegnano a deferire a terzi le possibili controversie in ordine
all'esecuzione o interpretazione del contratto.
L'arbitrato
può essere rituale o irrituale, in funzione della concreta volontà negoziale
delle Parti, secondo quanto formulato con la clausola compromissoria.
Arbitrato
rituale
L'arbitrato rituale
si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del
Codice di procedura civile, in particolare del Capo III - Del
Procedimento.
Esso si conclude con
la pronuncia della sentenza (lodo arbitrale), redatto in forma
scritta, deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di
tutti gli arbitri.
Il lodo ha dalla data
della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza
pronunciata dall'autorità giudiziaria.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo
insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato nella
cancelleria del Tribunale nel cui circondario è la sede
dell'arbitrato. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è
soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il
medesimo contenuto. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità,
per revocazione e per opposizione di terzo.
Arbitrato
irrituale
L'arbitrato
irrituale (articolo 808-ter del Codice di procedura civile) nasce dalla
volontà delle Parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al
soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la
risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale.
Con esso le Parti si
impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo
(arbitro o collegio arbitrale), come se fosse un accordo diretto tra
esse. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente.
Arbitrato ad hoc
L'arbitrato ad hoc nasce quando le Parti
provvedono direttamente alla nomina del soggetto terzo (arbitro o
collegio arbitrale ed alla definizione di tutte le questioni
riguardanti il concreto svolgimento della procedura.
Arbitrato
amministrato
Quando le Parti non
intendono scegliere direttamente il soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) a cui
deferire la risoluzione della controversia tra di loro insorta,
esse possono rivolgersi ad una istituzione (in genere
Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio), la quale
amministra il relativo servizio, fornendo di fatto attività di
segreteria all'arbitrato.
Le Camere Arbitrali sono
state costituite presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge
29 dicembre 1993, n. 580 recante " Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".
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