Campionamenti di materiali e monitoraggi ambientali
Ai fini dell’accertamento
dell’eventuale presenza di amianto, innanzi tutto
occorre individuare le strutture sospette e prima di
procedere al campionamento dei materiali occorre
predisporre uno specifico protocollo che si può così
riassumere:
ricerca della documentazione
tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i
vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per
rintracciare, ove possibile, l’impresa costruttrice;
ispezione diretta dei
materiali per identificare quelli friabili e
potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per
riconoscere approssimativamente il tipo di materiale
impiegato e le sue caratteristiche;
verifica dello stato di
conservazione dei materiali friabili e valutazione delle
condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei
mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul
potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
acquisizione di
documentazione fotografica a colori la più
rappresentativa possibile del materiale da campionare,
che ne evidenzi la struttura e l’ubicazione rispetto
all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.
Dopo aver eseguito tali
verifiche preliminari, si procede al campionamento
propriamente detto mettendo in atto criteri e procedure
atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei
campioni, ed evitando, oltre che l’esposizione
dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente
circostante mediante l’adozione di appropriate procedure
operative.
I campioni saranno poi
trasmessi ad un laboratorio specialistico che procederà
all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto,
della tipologia del medesimo, nonché del dato
quantitativo (percentuale) sul contenuto.
Ciò premesso, il Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, cosiddetto Testo unico sicurezza, in
vigore dal 15 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento
Ordinario n. 108 tratta della protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto
durante il lavoro.
Queste norme si applicano
alle rimanenti attività lavorative che possono
comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione
ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle
aree interessate.
Ai sensi del Testo unico
sicurezza, sussiste l’obbligo da parte dei datori di
lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o
di manutenzione, di adottare qualsiasi misura necessaria
per l’individuazione della presenza di materiali a
potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali.
Se sussiste il minimo dubbio
sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, è necessario applicare le disposizioni
previste dal suddetto Testo unico sicurezza.
L’obbligo dell’accertamento
della presenza di amianto va, peraltro, nella stessa
direzione del censimento dell’amianto, che è previsto
dalla normativa italiano; nella fattispecie, ai sensi
dell’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli
edifici, nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha
carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico e di
utilizzazione collettiva nonché per i blocchi di
appartamenti.