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Campionamenti di materiali e monitoraggi ambientali

 

 

Ai fini dell’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, innanzi tutto occorre individuare le strutture sospette e prima di procedere al campionamento dei materiali occorre predisporre uno specifico protocollo che si può così riassumere:

 

ricerca della documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l’impresa costruttrice;

 

ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;

 

verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;

 

acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.

 

Dopo aver eseguito tali verifiche preliminari, si procede al campionamento propriamente detto mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, ed evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione di appropriate procedure operative.

 

I campioni saranno poi trasmessi ad un laboratorio specialistico che procederà all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo, nonché del dato quantitativo (percentuale) sul contenuto.

 

Ciò premesso, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosiddetto Testo unico sicurezza, in vigore dal 15 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108 tratta della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro.

 

Queste norme si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

 

Ai sensi del Testo unico sicurezza, sussiste l’obbligo da parte dei datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, di adottare qualsiasi misura necessaria per l’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

 

Se sussiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dal suddetto Testo unico sicurezza.

 

L’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto va, peraltro, nella stessa direzione del censimento dell’amianto, che è previsto dalla normativa italiano; nella fattispecie, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva nonché per i blocchi di appartamenti.

 

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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