CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
È necessario evidenziare come
l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto vada
nella stessa direzione del censimento dell’amianto, previsto
dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell’art. 12,
D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali
sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero
o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante
per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e
di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
Questa ricerca dovrebbe
essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente
formato, come ad esempio un “coordinatore amianto” abilitato
ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994, perché solo
questo soggetto potrà effettuare una ricerca mirata essendo
in possesso di adeguate conoscenze sia circa gli ambiti ove
è presente il rischio amianto sia relativamente alle
tipologie di manufatti sospettati di contenere amianto; non
a caso, il suo compito prevede, innanzitutto,
l’individuazione delle strutture sospette e, a seguire, la
predisposizione di uno specifico protocollo procedurale che
preveda anche campionamenti dei materiali.
Solo in questo modo, è
possibile attuare criteri e procedure finalizzate a
garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni,
evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore, la
contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione
di appropriate procedure operative.
Ai sensi dell'art. 12. del
D.P.R. 8/08/1994, il censimento degli edifici nei quali sono
presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in
matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per
gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
A tal fine i rispettivi
proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti
elementi informativi:
Dati relativi al proprietario
dell'edificio (cognome e nome; data e luogo di nascita;
residenza; telefono; denominazione della società (per le
società indicare i dati del legale rappresentante) (per i
condomini indicare i dati dell'amministratore); sede;
partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale.
Dati relativi all'edificio
(indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di prefabbricato;
prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale;
interamente metallico; in metallo e cemento; in
amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area
totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice
(denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato:
ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione.
Dati relativi ai materiali
contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e
l'estensione) materiali che rivestono superfici applicati a
spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e
caldaie; pannelli interni; altri materiali.
Inoltre, dal 24 maggio 2003 è
in vigore il decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante
«Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle
zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di
amianto» ai sensi dell’articolo 20 («Censimento dell'amianto
e interventi di bonifica»), legge 23 marzo 2001, n. 93,
(«Disposizioni in campo ambientale»). Il provvedimento
concerne la realizzazione di:
una mappatura completa delle
zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di
amianto;
interventi di bonifica di
particolare urgenza.
Con questo regolamento sono
stati individuati i criteri per l’attribuzione del carattere
di urgenza agli interventi di bonifica, i soggetti e gli
strumenti che realizzeranno la mappatura, le fasi e la
progressione della realizzazione della stessa nonché le
modalità per l’accesso ai finanziamenti. Nei siti da
individuare devono essere inclusi anche quelli per i quali
sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche,
sopralluoghi, nei quali sia effettivamente accertata una
presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che
potranno essere individuate dalle regioni e dalle province
autonome.
Il D.M. n. 101/2003,
prescriva che la mappatura delle zone interessate dalla
presenza di amianto debba essere realizzata avvalendosi di
sistemi informatici impostati su base territoriale;
attualmente, non tutte le regioni hanno provveduto in questo
senso; soltanto in qualche caso isolato, è stato, ad
esempio, previsto il metodo del telerilevamento per la
mappatura delle coperture in cemento amianto.