COORDINAMENTO
SICUREZZA CANTIERI EDILI E STRADALI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Testo Unico Sicurezza
Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". (Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30-4-2008 - Supplemento Ordinario
n.108). In vigore dal 15 maggio 2008.
Decreto Legislativo
3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" (Gazzetta Ufficiale n.
180 del 5-08-2009 - Supplemento Ordinario n. 142).
In vigore dal 20 agosto 2009.
Obblighi del coordinatore per la
progettazione dei lavori
Ai sensi dell’articolo 91 del Testo
Unico Sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008 - D. Lgs. n. 106/2009):
Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) a) redige il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) b) predispone un fascicolo adattato
alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera
b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.
Obblighi del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
Ai sensi dell’articolo 92 del Testo
Unico Sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008 - D. Lgs. n. 106/2009):
Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) a) mverifica, con opportune azioni
di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
b) b) verifica l'idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,adegua
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
c) c) organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) d) verifica l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) e) segnala al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) f) sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma
5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a)
e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della
medesima lettera b).
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