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GESTIONE RISCHIO AMIANTO

 

L’ACCERTAMENTO DEL RISCHIO AMIANTO

E’ noto che le caratteristiche proprie dell’amianto e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio utilizzo industriale. Generalmente esso è stato utilizzato insieme con altri materiali in diverse percentuali, al fine di sfruttare al meglio le sue caratteristiche.

Pertanto per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo.

In tali prodotti, manufatti e applicazioni, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si parla in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto): si parla in questo caso di amianto in matrice compatta.

Se, come visto, la consistenza fibrosa dell’amianto è alla base delle sue ottime proprietà tecnologiche, essa conferisce al materiale anche, purtroppo, delle proprietà di rischio essendo essa stessa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell’apparato respiratorio.

La pericolosità consiste, infatti, nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e inoltre nell’estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere.

Non sempre l’amianto, però, è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell’ambiente  circostante per  effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.

Per questa ragione l’amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell’amianto in matrice compatta che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.

Inoltre, come noto, per le sue ottime qualità ed anche per l’economicità l’amianto è stato usato nell’industria, in edilizia, in ambito domestico e nei mezzi di trasporto.

Passando ora all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, innanzi tutto occorre individuare le strutture sospette e prima di procedere al campionamento dei materiali occorre predisporre uno specifico protocollo che si può così riassumere:

·         ricerca della documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l’impresa costruttrice;

·         ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;

·         verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;

·         acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.

Dopo aver eseguito tali verifiche preliminari, si procede al campionamento propriamente detto mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, ed evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione di appropriate procedure operative.

I campioni saranno poi trasmessi ad un laboratorio specialistico che procederà all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo, nonché del dato quantitativo (percentuale) sul contenuto.

Ciò premesso, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosiddetto Testo Unico sicurezza, in vigore dal 15 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108, aggiornato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in vigore dal 20 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5-08-2009 -  Supplemento Ordinario n. 142, tratta della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro.

Queste norme si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Innanzi tutto, in base a tale Decreto sussiste l’obbligo da parte dei datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, di adottare qualsiasi misura necessaria per l’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

Se sussiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dal suddetto Decreto.

L’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto va, peraltro, nella stessa direzione del censimento dell’amianto, che è previsto dalla normativa italiana; nella fattispecie, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva nonché per i blocchi di appartamenti.

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO

Una volta accertata la presenza di amianto, è necessario eseguire la valutazione del rischio, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.”

Per correttezza d’informazione, occorre però premettere che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti.

Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre d’amianto si trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, il rischio di rilascio di fibre di amianto è minimo, se non inesistente. Se, invece, il materiale viene per qualsiasi causa danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente rischio per la salute degli occupanti l’edificio. Il rilascio si verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure è altamente friabile.

Il D.M. 6 settembre 1994, stabilisce che, per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio, sono utilizzabili due tipi di criteri:

·         l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;

·         la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale).

Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività; in altre parole, in fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati:

·         il tipo e le condizioni dei materiali;

·         i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

·         i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.

I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

Il Testo Unico Sicurezza prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura della valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

 

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE E/O DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ

Gli obblighi del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge, stabilite dal D.M. 6/09/94, sono le seguenti:

·         deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

·         deve tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (come ad es. le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;

·         deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

·         deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

·         nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.

Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente per territorio la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

 

IL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 stabilisce che, accertata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, e’ necessario attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.

Tale programma comporta il mantenimento in buone condizioni dei materiali contenenti amianto, prevenendo il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenendo correttamente nel caso di rilasci di fibre, verificando periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

 

MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 distingue le attività di manutenzione vera e propria in tre categorie di interventi:

·         interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;

·         interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;

·         interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Nel caso in cui l’intervento interessi un’ampia zona in cui è presente l’amianto, occorre procedere ad un vero  e proprio intervento di bonifica.

Le procedure per le attività di manutenzione di manufatti contenenti amianto sono:

·         vietare la presenza di estranei nell’area interessata;

·         confinare l’area e coprire il pavimento e gli arredi, eventualmente presenti, con teli di plastica a perdere: per operazioni che non comportano diretto contatto con l’amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento;

·         disattivare localmente l’impianto di ventilazione;

·         effettuare gli interventi sull’amianto ad umido;

·         utilizzare utensili elettrici (per tagliare, forare o molare) muniti di sistemi di aspirazione;

·         applicare la tecnica del "glove bag" per le operazioni su tubazioni coibentatate con materiali contenenti amianto;

·         al termine dei lavori, in caso di polveri o detriti di amianto, pulire ad umido o utilizzare aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza.

Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido devono essere insaccati finché sono ancora bagnati.

In caso di consistenti rilasci di fibre occorre seguire le seguenti procedure:

·         evacuazione ed isolamento dell’area interessata;

·         affissione di avvisi di pericolo;

·         decontaminazione dell’area con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei;

·         monitoraggio finale di verifica.

In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati occorre:

·         pulire giornalmente l’edificio con particolari cautele, impiegando metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza;

·         effettuare la manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori in un’area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi di protezione individuale.

Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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