GESTIONE RISCHIO
AMIANTO
L’ACCERTAMENTO
DEL RISCHIO AMIANTO
E’ noto che le caratteristiche
proprie dell’amianto e il costo contenuto ne hanno favorito un ampio
utilizzo industriale. Generalmente esso è stato utilizzato insieme
con altri materiali in diverse percentuali, al fine di sfruttare al
meglio le sue caratteristiche.
Pertanto per anni è stato considerato
un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e
svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di
consumo.
In tali prodotti, manufatti e
applicazioni, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si
parla in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono
essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il
cemento-amianto o il vinyl-amianto): si parla in questo caso di
amianto in matrice compatta.
Se, come visto, la consistenza
fibrosa dell’amianto è alla base delle sue ottime proprietà
tecnologiche, essa conferisce al materiale anche, purtroppo, delle
proprietà di rischio essendo essa stessa causa di gravi patologie a
carico prevalentemente dell’apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti,
nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre
potenzialmente inalabili e inoltre nell’estrema suddivisione cui
tali fibre possono giungere.
Non sempre l’amianto, però, è
pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di
disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di
qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress
termico, dilavamento di acqua piovana.
Per questa ragione l’amianto in
matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la
semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell’amianto
in matrice compatta che per sua natura ha una scarsa o scarsissima
tendenza a liberare fibre.
Inoltre, come noto, per le sue ottime
qualità ed anche per l’economicità l’amianto è stato usato
nell’industria, in edilizia, in ambito domestico e nei mezzi di
trasporto.
Passando ora all’accertamento
dell’eventuale presenza di amianto, innanzi tutto occorre
individuare le strutture sospette e prima di procedere al
campionamento dei materiali occorre predisporre uno specifico
protocollo che si può così riassumere:
· ricerca della
documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i
vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per
rintracciare, ove possibile, l’impresa costruttrice;
· ispezione diretta dei
materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente
contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente
il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
· verifica dello stato di
conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni
degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento,
per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre
nell’ambiente;
· acquisizione di
documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile
del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e
l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a
contaminazione.
Dopo aver eseguito tali verifiche
preliminari, si procede al campionamento propriamente detto mettendo
in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente
rappresentatività dei campioni, ed evitando, oltre che l’esposizione
dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante mediante
l’adozione di appropriate procedure operative.
I campioni saranno poi trasmessi ad
un laboratorio specialistico che procederà all’accertamento
dell’eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo,
nonché del dato quantitativo (percentuale) sul contenuto.
Ciò premesso, il
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosiddetto Testo Unico
sicurezza, in vigore dal 15 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108,
aggiornato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009,
n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in vigore dal 20 agosto
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5-08-2009 -
Supplemento Ordinario n. 142, tratta della protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il
lavoro.
Queste norme si
applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare,
per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali
manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché
bonifica delle aree interessate.
Innanzi tutto, in
base a tale Decreto sussiste l’obbligo da parte dei datori di
lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, di adottare qualsiasi misura necessaria per
l’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto
di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei
locali.
Se sussiste il
minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una
costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dal
suddetto Decreto.
L’obbligo
dell’accertamento della presenza di amianto va, peraltro, nella
stessa direzione del censimento dell’amianto, che è previsto dalla
normativa italiana; nella fattispecie, ai sensi dell’art. 12, D.P.R.
8 agosto 1994, il censimento degli edifici, nei quali siano presenti
materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione
collettiva nonché per i blocchi di appartamenti.
LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO AMIANTO
Una volta
accertata la presenza di amianto, è necessario
eseguire la valutazione
del rischio, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 6
settembre 1994 recante “Normative
e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3,
dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dell'impiego dell'amianto.”
Per correttezza
d’informazione, occorre però premettere che la presenza di materiali
contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un
pericolo per la salute degli occupanti.
Infatti, se il
materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre d’amianto si
trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, il
rischio di rilascio di fibre di amianto è minimo, se non
inesistente. Se, invece, il materiale viene per qualsiasi causa
danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente
rischio per la salute degli occupanti l’edificio. Il rilascio si
verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure
è altamente friabile.
Il D.M. 6
settembre 1994, stabilisce che, per la valutazione della potenziale
esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio,
sono utilizzabili due tipi di criteri:
· l’esame delle condizioni
dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di
fibre dal materiale;
· la misura della
concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno
dell’edificio (monitoraggio ambientale).
Inoltre, occorre
fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l’amianto
possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali
attività; in altre parole, in fase di ispezione visiva
dell’installazione, devono essere attentamente valutati:
·
il tipo e le
condizioni dei materiali;
· i fattori che possono
determinare un futuro danneggiamento o degrado;
· i fattori che influenzano
la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.
I fattori
considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento
o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso
possa deteriorarsi o essere danneggiato.
Il Testo Unico
Sicurezza prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura
della valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
OBBLIGHI
DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
E/O DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ
Gli obblighi
del proprietario dell’immobile
e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge, stabilite dal
D.M. 6/09/94, sono le seguenti:
·
deve designare una
figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di
tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di
amianto;
·
deve tenere
un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali
contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti
interventi manutentivi (come ad es. le tubazioni) dovranno essere
poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga
inavvertitamente disturbato;
·
deve garantire il
rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di
pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi
evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal
fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di
autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli
interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione
verificabile;
·
deve fornire una
corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di
amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da
adottare;
·
nel caso siano in
opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare
l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di
valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato
rapporto corredato di documentazione fotografica.
Copia del
rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente per territorio
la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale
periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
IL PROGRAMMA
DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
Il Decreto del
Ministero della Sanità 6 settembre 1994 stabilisce che, accertata la
presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, e’
necessario attuare un programma di controllo e manutenzione al fine
di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Tale programma
comporta il mantenimento in buone condizioni dei materiali
contenenti amianto, prevenendo il rilascio e la dispersione
secondaria di fibre, intervenendo correttamente nel caso di rilasci
di fibre, verificando periodicamente le condizioni dei materiali
contenenti amianto.
MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
Il Decreto del Ministero della Sanità
6 settembre 1994 distingue le attività di manutenzione vera e
propria in tre categorie di interventi:
· interventi che non
comportano contatto diretto con l’amianto;
· interventi che possono
interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
· interventi che
intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti
amianto.
Nel caso in cui l’intervento
interessi un’ampia zona in cui è presente l’amianto, occorre
procedere ad un vero e proprio intervento di bonifica.
Le procedure per le attività di
manutenzione di manufatti contenenti amianto sono:
· vietare la presenza di
estranei nell’area interessata;
· confinare l’area e coprire
il pavimento e gli arredi, eventualmente presenti, con teli di
plastica a perdere: per operazioni che non comportano diretto
contatto con l’amianto può non essere necessario alcun tipo di
isolamento;
· disattivare localmente
l’impianto di ventilazione;
· effettuare gli interventi
sull’amianto ad umido;
· utilizzare utensili
elettrici (per tagliare, forare o molare) muniti di sistemi di
aspirazione;
· applicare la tecnica del "glove
bag" per le operazioni su tubazioni coibentatate con materiali
contenenti amianto;
· al termine dei lavori, in
caso di polveri o detriti di amianto, pulire ad umido o utilizzare
aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza.
Le tute devono essere eliminate dopo
ogni intervento.
Tutto il materiale a perdere
utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere
smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed
etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido devono
essere insaccati finché sono ancora bagnati.
In caso di consistenti rilasci di
fibre occorre seguire le seguenti procedure:
· evacuazione ed isolamento
dell’area interessata;
· affissione di avvisi di
pericolo;
· decontaminazione dell’area
con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei;
·
monitoraggio finale
di verifica.
In presenza di materiali di amianto
friabili esposti, soprattutto se danneggiati occorre:
· pulire giornalmente
l’edificio con particolari cautele, impiegando metodi ad umido con
materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza;
·
effettuare la
manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori in un’area
isolata, da parte di operatori muniti di mezzi di protezione
individuale.
Ai sensi delle leggi vigenti, il
personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve
essere considerato professionalmente esposto ad amianto.
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