Programmi di controllo e manutenzione ex D.M. 6/09/94
Il Decreto del Ministero della Sanità
6 settembre 1994 stabilisce che, accertata la presenza di materiali contenenti amianto in un
edificio, è necessario attuare un programma di controllo e manutenzione
al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Tale programma
comporta il mantenimento in buone condizioni dei materiali contenenti amianto,
prevenendo il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenendo
correttamente nel caso di rilasci di fibre, verificando periodicamente le
condizioni dei materiali contenenti amianto.
Le incombenze
del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si
svolge, stabilite dal D.M. 6/09/94, sono le seguenti:
-
deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e
coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i
materiali di amianto;
-
deve tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali
contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi
manutentivi (come ad es. le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo
scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
-
deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività
di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che
possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere
predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di
manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una
documentazione verificabile;
-
deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla
presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da
adottare;
-
nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare
l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le
condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di
documentazione fotografica.
Copia del
rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale puo’ prescrivere di
effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse
all’interno dell’edificio.
Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 distingue
le attività di manutenzione vera e propria in tre categorie di interventi:
-
interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
-
interventi che possono interessare accidentalmente i
materiali contenenti amianto;
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interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di
materiali contenenti amianto.
Nel caso in cui l’intervento interessi un’ampia zona in cui è
presente l’amianto, occorre procedere ad un vero e proprio intervento di
bonifica.
Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività
di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto
ad amianto.