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CONSULENZA TECNICA

 

Spesso è indispensabile avvalersi delle prestazioni di soggetti quali: consulenti tecnici d’ufficio (nominati dal giudice civile), di consulenti tecnici di parte (nominati dalle Parti nel giudizio civile), consulenti (nominati dal pubblico ministero o delle parti nel processo penale), di periti (nominati dal giudice penale).

Il risultato dell'attività espletata da questi soggetti è rappresentata dalla perizia o consulenza tecnica. Frequentemente la  consulenza tecnica d’ufficio e la perizia costituiscono elementi fondanti il giudizio.

Per questo motivo, è di fondamentale importanza avvalersi di uno specialista della branca oggetto di controversia.

Molto spesso le approfondite conoscenze scientifiche sono determinanti per la puntuale ricostruzione processuale dei fatti oggetto di controversia davanti all’autorità giudiziaria.

Pertanto, è norma certa di buon senso che soltanto affidandosi a soggetti qualificati è possibile supportare con competenza il giudice, il pubblico ministero e le parti in causa al fine delle definizione corretta della vertenza processuale, alla luce di conoscenze specifiche in ambiti specialistici, caratterizzati molto spesso da rilevante complessità.

 

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

Copyright 2001-2021

b)   b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

 

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Ai sensi dell’articolo 92 del Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008 - D. Lgs. n. 106/2009):

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a)   a) mverifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b)   b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c)   c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d)   d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e)